Con l’introduzione dei nuovi standard europei di reporting (ESRS), i Crediti di Sostenibilità dell’Appennino tosco-emiliano diventano strumenti fondamentali per concretizzare la responsabilità climatica aziendale. Analizziamo i dettagli in questo approfondimento.

Nuovi standard di reporting. Cosa sono? Chi è obbligato al reporting?

La Direttiva CSRD (Direttiva 2022/2464/UE) emanata dall’Unione Europea nell’ambito del Green Deal, rafforza ed estende gli obblighi in materia di reporting di sostenibilità. L’approccio al Reporting di Sostenibilità per le imprese che dovranno ottemperare alla nuova Direttiva CSRD si basa sui nuovi standard europei di reporting (ESRS) elaborati dall’EFRAG e pubblicati con il Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 della Commissione dello scorso 31 luglio 2023.

I tempi per conformarsi alla nuova Direttiva CSRD sono differenziati in base alla tipologia di impresa:

  • Dal 1° gennaio 2024 per gli enti di interesse pubblico e le grandi aziende quotate (con più di 500 dipendenti);
  • Dal 1° gennaio 2025 per le grandi aziende non quotate e i gruppi di grandi dimensioni non quotati (che superano due dei tre limiti seguenti: 250 dipendenti, 50 milioni di fatturato, 25 milioni di attivo di stato patrimoniale);
  • Dal 1° gennaio 2026 per le PMI quotate, che devono presentare le informazioni di sostenibilità nella Relazione sulla gestione 2027. Le PMI quotate possono prorogare la pubblicazione delle informazioni di sostenibilità fino al 2028.

Per ulteriori informazioni di dettaglio si faccia riferimento a Decreto Legislativo 125/2024, che recepisce la Direttiva “CSRD” n. 2022/2464 sulla rendicontazione di sostenibilità delle imprese.

ESRS e Responsabilità Climatica: cosa rendicontare?

Gli ESRS affrontano il tema della strategia climatica nella sezione “ESRS E1 Cambiamenti Climatici”. Questa sezione è intesa a definire gli obblighi di informativa che consentono al fruitore della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere quanto segue:

  1. il modo in cui l’impresa incide sui cambiamenti climatici in termini di impatti rilevanti positivi e negativi, tanto effettivi quanto potenziali;
  2. gli sforzi di mitigazione passati, presenti e futuri dell’impresa, in linea con l’accordo di Parigi (o un accordo internazionale aggiornato sui cambiamenti climatici) e compatibilmente con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C;
  3. i piani e la capacità dell’impresa di adattare la propria strategia e il proprio modello aziendale per allinearsi alla transizione verso un’economia sostenibile e contribuire a limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C;
  4. eventuali altre azioni intraprese dall’impresa per prevenire, mitigare o porre rimedio agli impatti negativi, effettivi o potenziali, e per affrontare rischi e opportunità, nonché i risultati conseguiti;
  5. la natura, il tipo e la portata dei rischi e delle opportunità rilevanti per l’impresa che derivano dai suoi impatti e dalle sue dipendenze in termini di cambiamenti climatici, e il modo in cui l’impresa li gestisce; e
  6. gli effetti finanziari sull’impresa nel breve, medio e lungo periodo provocati dai rischi e dalle opportunità che derivano dai suoi impatti e dalle sue dipendenze in termini di cambiamenti climatici.

Quali sono gli “sforzi di mitigazione” climatici riconoscibili?

L’obbligo di informativa E1-7– Assorbimenti di GES e progetti di mitigazione delle emissioni di GES finanziati con crediti di carbonio (par. 56, ESRS E-1) richiede all’azienda di rendere noti gli assorbimenti di GES (Gas ad Effetto Serra) e i progetti di mitigazione a seconda dell’ambito di origine:

  1. all’interno dei confini organizzativi aziendali;
  2. all’interno della propria catena del valore a monte e a valle;
  3. al di fuori della sua catena del valore che ha finanziato o che intende finanziare attraverso l’acquisto di crediti di carbonio.

Mentre per i progetti di mitigazione e assorbimento delle emissioni di GES si fa riferimento ad investimenti e scelte messe in atto dalla Direzione Aziendale all’interno appunto del perimetro di pertinenza aziendale, per le altre due tipologie si considerano progetti sostenuti all’esterno, ovvero, attraverso sostegno economico a progettualità “clima positive” portate avanti da terzi.

Come valorizzare i Crediti di Sostenibilità nel nuovo reporting di sostenibilità?

Un progetto di insetting lungo la catena del valore

L’insetting si riferisce ad azioni di mitigazione all’interno della catena del valore, ovvero sostegno a progetti “clima positivi” (quali ad esempio riforestazione, agroforesazione, energie rinnovabili, ecc.) con effetti positivi sugli attori a monte e a valle dell’impresa. Senza escludere tra gli ambiti di riferimento il contesto territoriale dove l’impresa opera. È un approccio di responsabilità climatica maturo che consente una riduzione delle emissioni lorde di GES (Gas ad Effetto Serra) con ricadute positive sul territorio dove opera l’impresa.

CATENA DEL VALORE
Tutte le attività, le risorse e le relazioni connesse al modello aziendale dell’impresa e il contesto esterno in cui questa opera. La catena del valore comprende le attività, le risorse e le relazioni che l’impresa utilizza e su cui fa affidamento per creare i suoi prodotti o servizi, dalla concezione fino alla consegna, al consumo e al fine vita. Tali attività, risorse e relazioni comprendono: quelle che fanno parte delle operazioni proprie dell’impresa, come le risorse umane; quelle nei suoi canali di approvvigionamento, commercializzazione e distribuzione, come l’acquisto di materiali e servizi o la vendita e la consegna di prodotti e servizi e, inoltre, il contesto finanziario, geografico, geopolitico e normativo in cui l’impresa opera.

Nel comunicare le informazioni relative ai progetti “clima positivi” lungo la catena del valore, in accordo al Requisito Applicativo RA57 dell’ESRS E-1, l’impresa rende noto il tipo di progetto, ovvero se l’assorbimento e lo stoccaggio sono:

  • biogenici oppure ottenuti grazie al cambiamento di uso del suolo (ad esempio imboschimento, rimboschimento, ripristino delle foreste, inverdimento urbano; agrosilvicoltura, aumento del carbonio nel suolo ecc.);
  • tecnologici (ad esempio cattura diretta dall’atmosfera) 
  • ibridi (ad esempio bioenergia con cattura e stoccaggio di GES).

In più, l’impresa dovrà precisare i dettagli della tecnologia di assorbimento, del tipo di stoccaggio e, laddove possibile, la permanenza e le eventuali perdite.

Alla luce della linea guida di EFRAG, i Crediti di Sostenibilità possono essere considerati a tutti gli effetti nella Strategia Climatica e nel Reporting di Sostenibilità come “assorbimenti di GES e progetti di mitigazione delle emissioni di GES all’interno della catena del valore” per quelle aziende con sede, o che operano con proprie attività, nei Comuni afferenti alla Riserva di Biosfera MAB UNESCO dell’Appennino tosco-emiliano (consulta mappa della Riserva) e più in generale che hanno sede nelle Province di: Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa Carrara e Lucca.

Un progetto di mitigazione delle emissioni di GES finanziati con crediti di carbonio

La strategia climatica nel reporting di sostenibilità ai fini dei nuovi standard europei di reporting (ESRS) considera anche azioni di mitigazione sostenute al di fuori della catena del valore (denominati crediti di carbonio). Secondo l’obbligo di informativa E1-7 – Assorbimenti di GES e progetti di mitigazione delle emissioni di GES finanziati con crediti di carbonio, l’impresa rende nota l’entità delle riduzioni delle emissioni di GES e degli assorbimenti di GES risultanti da progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici al di fuori della sua catena del valore che ha finanziato o che intende finanziare attraverso l’acquisto di crediti di carbonio. 

Il credito di carbonio è uno strumento trasferibile o negoziabile che rappresenta una tonnellata metrica di CO2 di riduzione o di assorbimento delle emissioni, emesso e verificato secondo norme di qualità riconosciute (Definizioni dei termini usati negli ESRS).

Sulla definizione di credito di carbonio la sezione “domande/risposte” EFRAG chiarisce cosa si intende per standard qualitativi riconosciuti per i crediti di carbonio.
L’impresa deve considerare standard di qualità riconosciuti quando prepara informazioni sui crediti di carbonio. Attualmente non esiste un elenco di standard di qualità riconosciuti per i crediti di carbonio riconosciuti dall’UE o raccomandati da EFRAG. La definizione di standard di qualità riconosciuto per i crediti di carbonio, dettagliata nell’Allegato II Elenco degli Acronimi e dei Termini Definiti, enumera una serie di criteri che devono essere soddisfatti:
(a) devono essere verificabili da terze parti indipendenti; e
(b) rendere i requisiti e i rapporti di progetto pubblicamente disponibili e garantire almeno:
a. addizionalità,
b. permanenza,
c. evitamento del doppio conteggio e fornire regole per il calcolo,
d. monitoraggio,
e. verifica delle emissioni e delle rimozioni di GES del progetto.

Finché questi criteri sono soddisfatti, un’impresa può considerare il credito di carbonio riconosciuto da uno standard di qualità per i crediti di carbonio.

Alla luce della linea guida di EFRAG, e dei successivi chiarimenti della sezione “domande/risposte”, i Crediti di Sostenibilità possono essere considerati a tutti gli effetti nella Strategia Climatica e nel Reporting di Sostenibilità come “assorbimenti di GES e progetti di mitigazione delle emissioni di GES finanziati con crediti di carbonio”. Anche se non vanno spesi come strumento di compensazione ai fini della neutralità climatica.

Crediti di Sostenibilità e inventari GHG di organizzazione (ISO 14064)

Ai fini degli inventari di emissioni di organizzazione, secondo la ISO 14064-1 (o GHG Protocol), i Crediti di Sostenibilità non possono essere riconosciuti ai fini compensativi (di offset) per raggiungere la neutralità climatica. Quindi, diversamente per quel che accade per i cucini “crediti di carbonio”, gli inventari ISO 14064-1 non sono spendibili come strumento di “compensazione” dell’impatto climatico aziendale: in estrema sintesi, non possono contribuire a detrarre il valore finale di emissioni di CO2 di una organizzazione. Tuttavia, possono essere rendicontati come altre azioni di mitigazione. Come afferma PEFC in una dichiarazione diffusa a inizi anno: “La istituzione del “Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale” e i suoi regolamenti faranno chiarezza sulla spendibilità dei crediti di sostenibilità quale strumento di “compensazione” dell’impatto climatico aziendale“.

In Conclusione

I Crediti di Sostenibilità, alla luce dei nuovi standard europei di reporting (ESRS), possono essere considerati:

  • uno strumento adottabile all’interno della propria strategia climatica aziendale;
  • un progetto di mitigazione da valorizzare nel reporting di sostenibilità;
  • una azione di mitigazione spendibile all’interno della catena del valore, come azione di insetting;
  • una azione di mitigazione all’esterno della catena del valore.

Mentre ai fini della ISO 14064-1 (e del GHG Protocol) non vanno intesi come strumento di offset per il raggiungimento della neutralità climatica. I futuri indirizzi politici in chiave europea (EU Carbon Removals Scheme) e nazionale (Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale) faranno sicuramente chiarezza anche sulla spendibilità in termini di off-setting.

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